Se non presento il modello RED 2015

Trascorso il termine del 31 marzo 2016 senza che il pensionato abbia comunicato i redditi prodotti del 2014, l’INPS sospenderà le prestazioni collegate al reddito.

È quanto mai opportuno ricordare che l’INPS quest’anno non ha inviato richieste RED, è il pensionato titolare della prestazione soggetta a limiti di reddito ad avere l’obbligo di dichiarare la propria situazione economica.

Chi deve fare il RED?

Il pensionato che è titolare di prestazioni pensionistiche o assistenziali assoggettate a limiti di reddito.

Le prestazioni soggette a verifica

  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione di reversibilità (coniuge unico titolare)
  • Pensione integrata al trattamento minimo
  • Maggiorazione sociale
  • Importo aggiuntivo
  • Somma aggiuntiva
  • Assegno al nucleo
  • Assegno sociale
  • Indennità di frequenza
  • Assegno mensile invalidi civili parziali
  • Pensione invalidi civili totali

Ho l’obbligo di fare il modello RED?

red_inps

È possibile verifica on line dal sito dell’INPS se si è coinvolti nella campagna e se si è provveduto o non si è ancora provveduto.

Ho presentato il 730/2015, sono esonerato da presentare il modello RED? 

Sì, ma solo se non hai altri redditi che non sono da indicare nel 730 ma che sono rilevanti per la prestazione che hai in pagamento! Necessario prestare attenzione anche a questo aspetto per non incorrere nella creazione di indebiti.

Se non presento il modello RED cosa succede?

L’INPS sospenderà le prestazioni collegate al reddito. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione il pensionato non provveda ad inviare la comunicazione, l’INPS procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il termine di 60 giorni dalla sospensione, l’Ente procederà al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.