Separazione e divorzio: a chi spetta l’assegno al nucleo familiare

divorzio_anffL’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito istituita per sostenere le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati titolari di pensione derivante da lavoro dipendente il cui reddito sia al di sotto di determinate fasce stabilite di anno in anno dalla legge.

Il diritto all’assegno e la determinazione della sua misura dipende dal numero e dalla tipologia dei componenti il nucleo familiare, nonché dall’importo del reddito da questi complessivamente percepito.

Cosa comporta la frattura del nucleo familiare

In caso di separazione o divorzio la tipologia e composizione del nucleo familiare cambiano e con esse anche l’ammontare dei redditi da considerare. Si pone, inoltre, il problema di individuare quale tra i due sia il genitore legittimato a poter beneficiare della prestazione. Vediamo alcuni casi:

  • Se i figli sono affidati ad uno solo dei genitori separati o divorziati, questo diventa l’unico soggetto legittimato a percepire l’ANF. A seguito della separazione o del divorzio si viene, infatti, a costituire, intorno al coniuge affidatario, un nuovo nucleo familiare dal quale viene escluso il coniuge non affidatario.
  • Se il genitore affidatario si trova nella condizione di non poter chiedere gli ANF perché privo di una posizione tutelata, non essendo né lavoratore né pensionato, la legge gli riconosce la possibilità di esercitare il diritto alla prestazione tramite la posizione di lavoratore o pensionato dell’altro genitore, presentando la domanda di ANF direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale dell’ex coniuge.
  • Se i figli sono affidati in modo congiunto a entrambi i genitori, il diritto all’ANF scatta a favore di entrambi. I genitori, quindi, dovranno stabilire di comune accordo chi dei due debba percepire l’assegno. In caso di disaccordo tra gli affidatari, per valutare intorno a quale si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e accertare, di conseguenza, il diritto all’ANF, si considera la convivenza.

In tutti i casi, il riconoscimento della prestazione è subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Inps (ANF 43) che dovrà verificare in via preventiva il diritto del genitore separato o divorziato a poter percepire l’assegno.

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