Servizio civile: le novità sull’inquadramento previdenziale

servizio civileUna serie di norme che si sono susseguite negli anni hanno modificato il trattamento previdenziale del periodi prestato come servizio civile. Per individuarne il valore ai fini previdenziali è necessario distinguere i periodi nei quali il servizio è stato svolto:

Servizio civile svolto fino al 31/12/2005

Per questi servizi il volontario può presentare apposita domanda di accredito gratuito e, in questo caso, gli sarà riconosciuta la contribuzione figurativa con i limiti e le modalità già in uso per il servizio militare di leva.

Servizio civile svolto dall’1/1/2006 al 31/12/2008

Per i servizi svolti dall’1/1/2006 e fino al 31/12/2008, i volontari erano iscritti alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi con obbligo di versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

Servizio civile svolto dal 1/1/2009

Per il servizio civile volontario svolto dal 1 gennaio 2009 i volontari non hanno né contribuzione versata dal Fondo nella gestione separata, né la possibilità di ottenere l’accredito di contribuzione figurativa, possono solo chiedere di riscattare il periodo. Il riscatto del servizio è oneroso ed interamente a carico del volontario. L’anno di servizio civile, dunque, sarà utile ai fini pensionistici solo se riscattato.

Per poter esercitare questa facoltà il soggetto assicurato deve godere di 2 requisiti:

  • deve far valere almeno un contributo obbligatorio nella gestione in cui è possibile richiedere il riscatto: Fondo Pensioni Dei Lavoratori Dipendenti, Gestioni Speciali Dei Lavoratori Autonomi, Fondi Sostitutivi ed Esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, la Gestione Separata;
  • i periodi richiesti per il riscatto non devono essere già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.

La domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza e potrà essere presentata in qualsiasi momento da parte del lavoratore. Questo, inoltre, potrà chiedere di riscattare l’intero periodo o solo una parte di questo.

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