Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che consente l’erogazione del prestito sul TFS/TFR fino a 45.000 euro per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La normative attuale prevede che l’indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici venga dilazionata nel tempo in base alle cause della cessazione del rapporto di lavoro e alla tipologia di pensione alla quale si accede.

Per coloro i quali cessano il servizio per:
– inabilità, invalidità o decesso – l’indennità viene liquidata 3 mesi e 15 giorni dopo la cessazione;
– limiti di età o di servizio o scadenza del contratto a temine – viene liquidata 1 anno e 3 mesi dopo;
– dimissioni o licenziamento non per limiti di età o servizio – 2 anni e 3 mesi dopo.

Una volta individuato il termine di dilazionamento, il pagamento viene erogato in un’unica soluzione per importi fino ai 50.000 euro; in due importi annuali (il primo in base alla data di differimento e il secondo dopo 12 mesi) se l’importo è compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro; in tre importi annuali (il primo dopo il differimento, il secondo dopo 12 mesi e il terzo a 12 mesi dal secondo) se l’importo supera i 100.000 euro.
Non sempre però il dilazionamento segue le regole qui sopra riportate.
Infatti i dipendenti pubblici che decidono di accedere alla pensione avvalendosi della Quota 100, della pensione in regime di cumulo o della pensione per i lavoratori precoci, dovranno attendere non la cessazione dal servizio ma la data in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione con i requisiti ordinari per il pensionamento anticipato o di vecchiaia, previsti dalla Riforma Fornero.
È da questa data che viene poi calcolato il differimento del pagamento del TFS/TFR.
Solo nel caso di pensionamento anticipato con il regime del cumulo dei contributi il differimento verrà calcolato al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Liquidazione anticipata
È inoltre possibile chiedere la liquidazione anticipata dell’indennità di fine servizio sotto forma di prestito agevolato, finanziato da banche o intermediari finanziari che aderiscono all’accordo tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Pubblica Amministrazione e l’Abi.
L’importo massimo finanziabile è pari a 45.000 euro nei limiti del TFS/TFR maturato. Il finanziamento e i relativi interessi saranno poi restituiti con trattenuta sull’indennità di fine servizio, nel momento in cui verrà liquidata al pensionato.

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’anticipo:
– I cessati dal servizio senza diritto a pensione;
– I pensionati a seguito di invalidità o inabilità o per decesso, in quanto i tempi di erogazione sono brevi;
– I pensionati per lavoro precoce o usurante;
– I pensionati con Opzione Donna;
– I pensionati nel regime speciale dei Militari/Forze di Polizia;
– I pensionati in totalizzazione;
– I cessati dal lavoro con accesso all’Ape sociale.

Per ottenere il finanziamento è necessario presentare presso l’Inps telematicamente la domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR.

Entro 90 giorni l’Inps comunicherà al richiedente l’accettazione o meno della richiesta: una volta in possesso della certificazione il lavoratore potrà presentare alla banca o altro intermediario la domanda di anticipo.

Attualmente le domande non sono ancora inviabili. Si attende la stipula dell’accordo tra l’Abi e i diversi Ministeri competenti in relazione al tasso di interesse da applicare, a cui seguirà l’emanazione della relativa circolare esplicativa Inps.

Il Patronato ACLI sta seguendo tutto l’iter attuativo: continuate a seguirci sul nostro sito internet e sui nostri canali Facebook e Twitter, vi informeremo appena sarà emanata la circolare Inps.

 

Katia Marazzina