Tutto pronto, o quasi, per la R.I.T.A.

Mentre Governo, Ministeri e parti sociali stanno mettendo a punto i decreti attuativi per l’APe, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il 22 marzo 2017 ha emanato la lettera circolare n. 1174 con la quale ha fornito ai Fondi Pensione complementari, le indicazioni operative relative al nuovo istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

Lo scopo di questo nuovo istituto è quello di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti del settore privato o pubblico che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APe (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica).

Dunque chi richiede l’APe volontario o aziendale potrà percepire, sotto forma di assegno mensile, le somme accumulate nel proprio Fondo pensione dal momento in cui lascerà il lavoro fino a quello in cui avrà i requisiti per la pensione di vecchiaia.
In questo modo il prestito delle banche previsto dall’APe volontario e aziendale potrà non essere necessario o richiesto solo in parte.

Requisiti richiesti

  • Iscrizione ad un Fondo pensione complementare a prestazione definita;
  • cessazione rapporto di lavoro;
  • avere i requisiti – certificati dall’INPS – della possibilità di fruizione dell’APe volontario che sono:
    • iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione Separata;
    • età anagrafica minima di 63 anni;
    • maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
    • anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
    • diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APe eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria;
    • non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Cosa si può ottenere

La rendita integrativa consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto.

Spetta all’iscritto decidere quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di “RITA”: l’intero importo o una sua percentuale.

I singoli Fondi devono – dice la COVIP – consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna.

L’erogazione della rendita compete direttamente al Fondo Pensione, così come stabilire la periodicità del frazionamento, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.