A causa del mio trasferimento in altra regione, devo licenziare la collaboratrice familiare che ho assunto circa 13 mesi fa. Vi chiedo se potrà fruire dell’indennità Naspi. La sua paga oraria è pari a 7 euro e lavora 15 ore la settimana.
Sì, la sua collaboratrice sembra avere i requisiti per poter fruire dell’indennità Naspi se licenziata.
L’indennità Naspi è riconosciuta ai lavoratori subordinati che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario (licenziamento, dimissioni per giusta causa, scadenza contratto);
- non meno di 13 settimane di contribuzione accreditate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- non meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori domestici non c’era modo per l’INPS di verificare per quanti giorni l’interessato prestasse effettivamente attività lavorativa, pertanto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato fissato convenzionalmente: servono almeno 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi che precedono la cessazione.
Per l’accredito dei contributi deve essere fatta una verifica a singoli trimestri, servono 24 ore di lavoro per avere l’accredito di 1 settimana (pari a 312 ore trimestrali).
Le settimane accreditabili nel trimestre sono date quindi dalla seguente operazione: ore lavorate nel trimestre diviso 24 Nel suo caso 15 * 13 / 24 = 8,125 arrotondato a 9.
La durata
La durata dell’indennità sarà pari alla metà dell’anzianità contributiva maturata nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (decurtata di eventuali periodi di indennità già percepiti negli anni precedenti).
La misura
La misura dell’indennità Naspi è determinata dalla retribuzione imponibile previdenziale del quadriennio divisa per le settimane accreditate e moltiplicata per 4,33. L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile media del quadriennio per i primi 90 giorno, dal 91° giorno è mensilmente ridotta del 3°.
Al pari di tutte le prestazioni legate al rapporto di lavoro domestico la retribuzione presa a riferimento per la misura dell’indennità non è quella effettiva ma quella convenzionale.
Orario di lavoro da 1 a 24 ore settimanali |
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Retribuzione effettiva | Retribuzione convenzionale |
Fino ad € 7,88 | 6,97 |
Da € 7,89 fino a € 9,59
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7,88 |
Da 9,60 | € 9,59 |
Orario di lavoro da 25 ore settimanali |
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Retribuzione effettiva | Retribuzione convenzionale |
Irrilevante | 5,07 |
La procedura
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa.
La dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione sarà da lei rilasciata all’atto dell’invio della domanda di indennità presso il Patronato, successivamente -entro 15 giorni – sottoscriverà con il centro per l’impiego il patto di servizio.
Se vuole assistenza può rivolgersi all’ufficio di patronato Acli a Lei più vicino che l’assisterà negli orari di apertura liberi al pubblico, munito di carta identità, codice fiscale, modulo SR163 debitamente timbrato dall’Istituto con coordinate bancarie e/o postali per l’accredito, lettera licenziamento o copia contratto scaduto.