100 milioni di voucher lavoro

100milioni_voucherI voucher per lavoro accessorio venduti nel 2015 sono stati circa 100 milioni, si stima che ne abbiano usufruito un milione e mezzo di persone. Nel 2016 se ne prevede un ulteriore incremento: voucher lavoro, voucher baby-sitting e asilo nido, voucher welfare aziendali ecc. Il problema arriva quando quello che dovrebbe essere lavoro accessorio è a tutti gli effetti un lavoro principale.

Il lavoratore accantona una somma simbolica di contributi, non certo paragonabili a quanto verserebbe con un lavoro a tempo pieno o part time e quindi non ha un futuro previdenziale.

L’Inps, a sua volta, si vede depauperata del sostentamento per garantire gli assegni in corso.

Uno strumento agile ma del quale è opportuno non abusare.

IL VOUCHER LAVORO

Il buono-lavoro, più conosciuto come voucher è la forma di pagamento prevista per il lavoro accessorio.

Ogni buono-lavoro ha un valore nominale di 10,00 euro. I committenti possono acquistare una pluralità di buoni singoli o buoni ‘multipli’, del valore di 50 o di 20 euro non separabili (equivalenti rispettivamente a 5 e 2 buoni).

Ogni buono rappresenta il compenso orario minimo. Parliamo di valore nominale perché l’importo stampato sul buono rappresenta il costo complessivo per il committente che lo acquista, mentre il lavoratore incassa il 75% netto: pari a € 7,50.

Valore nominale 10 euro
Compenso netto 7,50 euro
Contributi IVS – INPS 1,30 euro
Premio INAIL 0,70 euro
Costi gestione 0,50 euro

 

Il lavoratore ha una copertura (minima) ai fini pensionistici, ha tutela in caso di infortuni ma non ha tutela per disoccupazione, maternità, malattia e assegni familiari.

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. I voucher sono cumulabili con le pensioni e compatibili con i versamenti volontari.

I compensi percepiti tramite voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il lavoro accessorio

È lavoro accessorio l’insieme di tutte le attività lavorative che non determinano per il singolo lavoratore compensi annui netti superiori a 7.000,00 euro, (annualmente rivalutati) pari a 9.333,00 euro lordi considerando tutti i committenti.

Unito al limite dei 2.000,00 euro netti nel caso di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti. Sono quindi esclusi da questo secondo limite:

  •  Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno)
  •  Ambasciate
  •  Partiti e movimenti politici
  •  Gruppi parlamentari
  •  Associazioni sindacali
  •  Associazioni senza scopo di lucro
  •  Chiese o associazioni religiose
  •  Fondazioni che non svolgono attività d’impresa
  •  Condomini
  •  Associazioni e società sportive dilettantistiche
  •  Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
  •  Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…

Per i percettori di integrazioni salariali o prestazioni a sostegno del reddito

È lavoro accessorio quello reso in tutti i settori produttivi nel limite complessivo annuo di € 3.000,00 netti (annualmente rivalutati).

Nel settore agricolo il voucher può essere utilizzato

  • Da aziende agricole con volume d’affari superiore ai 7.000,00 per le sole attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi (di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  • Da aziende agricole con volume d’affare inferiore ai 7.000,00 (regime speciale esonero iva agricola) nell’ambito di qualsiasi attività agricola (anche non stagionale) purchè non svolta da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Nel settore marittimo il voucher può essere utilizzato

  • Nel caso di “noleggio occasionale” per uso non commerciale, nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della imbarcazione (come previsto dal codice di navigazione);
  • ma anche nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di  imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, purchè siano rispettati i normali limiti previsti per i voucher: 7.000,00 netti.

Nel caso di maestri di sci il voucher può essere utilizzato

Unico divieto all’utilizzo dei voucher è l’esecuzione di appalti di opere e servizi. Pertanto è ammesso l’utilizzo del voucher per l’attività prestata da maestri di sci abilitati, quando l’attività non viene svolta in regime di appalto.