L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale concessa solo in caso di minorazione, indipendentemente dal reddito personale o familiare. È esente da IRPEF e non va dichiarata nei redditi.
La domanda
I requisiti sono accertati da una Commissione presente presso ciascuna ASL. Il verbale emesso viene successivamente verificato dall’INPS, che può confermare quanto riportato o richiedere una visita aggiuntiva. L’indennità è erogata, qualora siano soddisfatti i requisiti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Nei casi di ricovero
Gli invalidi ricoverati gratuitamente presso istituti di degenza o per finalità riabilitative non hanno diritto all’indennità di accompagnamento. Il trattamento in day hospital non è equiparato al ricovero e pertanto non incide sull’erogazione dell’indennità. Per ricovero gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento sono integralmente a carico di un Ente pubblico; pertanto, l’indennità di accompagnamento spetta anche nel caso in cui l’intervento della Pubblica Amministrazione copra solo parzialmente la retta di ricovero.
La cumulabilità della prestazione
L’indennità non può essere cumulata con trattamenti simili di accompagnamento riconosciuti per invalidità derivanti da cause di guerra, lavoro o servizio. Tuttavia, rimane cumulabile con tutti gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali (sia pensioni dirette che indirette) erogati dagli enti di previdenza. La prestazione, inoltre, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, senza alcuna limitazione reddituale.
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