Assegni al nucleo familiare: cosa fare in caso di azienda che abbia cessato l’attività o sia fallita?

Per poter beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF), i lavoratori dipendenti devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, il quale, verificati i requisiti e determinato l’importo, provvederà ad erogare la prestazione per conto dell’INPS, compensandola poi con la contribuzione previdenziale dovuta.
Questo criterio vale anche per eventuali richieste di arretrati, presentate dopo la cessazione del rapporto di lavoro: arretrati che vengono comunque riconosciuti, entro i termini della prescrizione quinquennale. Ricordiamo che è sempre il datore di lavoro a dover anticipare la prestazione, sia pure per un lavoratore non più alle proprie dipendenze.
Solo in caso di aziende fallite o che abbiamo chiuso l’attività, la legge autorizza il lavoratore a rivolgersi direttamente all’INPS per richiedere il pagamento degli arretrati non richiesti, oppure richiesti ma non percepiti.
In questi casi, coloro che intendano richiedere gli arretrati di ANF dovrà presentare apposita istanza all’INPS attraverso i servizi telematici messi a disposizione del cittadino oppure, in alternativa, rivolgersi agli enti di patronato, abilitati dalla legge all’invio di queste domande.
Il richiedente, oltre ad indicare tutti i dati rilevanti per il riconoscimento della prestazione (il periodo richiesto, la composizione del nucleo, i redditi rilevanti), è tenuto ad allegare alla domanda una particolare documentazione aggiuntiva, che è differente a seconda che la ditta sia cessata o fallita.
In caso di cessazione, il richiedente deve produrre all’Istituto una dichiarazione della ditta da cui risulti la data di fine attività, i motivi della mancata erogazione dell’assegno e l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Per i lavoratori di ditte fallite, l’Inps richiede obbligatoriamente la dichiarazione del curatore fallimentare delle stesse, attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro. In aggiunta, al lavoratore è richiesto di dichiarare il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non inserire nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.