Assegno al nucleo: quando può farne parte il figlio maggiorenne ?

La disciplina dell’assegno al nucleo familiare riconosce il beneficio per i figli ed i soggetti ad essi equiparati solo fino al compimento della loro maggiore età.

Da ciò deriva l’impossibilità di continuare a percepire gli ANF per il figlio neo maggiorenne – che non sia inabile – anche se questo convive normalmente con i genitori ed è ancora economicamente dipendente.

Solo per le famiglie cosidette numerose la tutela si estende oltre il compimento del diciottesimo anno di età, prevedendo la disciplina che possano far parte del nucleo familiare, al pari dei figli minori, anche i figli apprendisti o studenti di età compresa tra i 18 ed i 21 compiuti.

Cos’è il nucleo familiare numeroso

L’estensione della tutela ai figli studenti e / o apprendisti è possibile solo ai nuclei “numerosi”, vale a dire quelli composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

Non importa che i 4 figli siano a carico fiscalmente, né che siano conviventi, non rilevano lo stato civile o qualifica (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), ma è sufficiente lo stato di figlio o equiparato.

I componenti il nucleo numero

Una volta stabilito che si tratta di nucleo numeroso secondo il criterio indicato, la platea dei destinatari dell’assegno si amplia fino a ricomprendere i figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni che siamo studenti o apprendisti e non coniugati. Naturalmente, gli eventuali redditi dagli stessi percepiti, dovranno essere computati nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e saranno rilevanti nel determinare ammontare dell’assegno.

Cosa fare

Per includere i figli fino a 21 anni prima di predisporre la domanda di assegno al nucleo per il datore di lavoro è necessario presentare all’INPS la domanda di autorizzazione (telematica) ad inserire nel nucleo il figlio maggiorenne studente e/o apprendista.

L’Istituto provvederà a verificare la condizione di nucleo familiare numeroso nonché lo status di studente o apprendista dei figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni ed a rilasciare la relativa autorizzazione.

Sul nostro sito, nella sezione “Trova la sede più vicina” sono indicati indirizzi, recapiti (telefono – fax – e mail) ed orari delle sedi zonali e provinciali cui rivolgersi negli orari di apertura liberi al pubblico per ricevere aiuto e assistenza nella presentazione della domanda.