La legge di Bilancio 2025 ha esteso fino al terzo mese di congedo parentale il periodo indennizzato nella misura dell’80%. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con figli di età fino ai 12 anni hanno diritto a fruire di un periodo di congedo parentale, e quindi di assentarsi dal lavoro, per un periodo complessivo fino a un massimo – fra entrambi i genitori – di 11 mesi, sia in modalità continuativa che frazionata (è possibile frazionare il congedo anche in singole giornate o su base oraria).
Per i lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o paternità entro il 31 dicembre 2024 i periodi di congedo parentale sono retribuiti nella seguente misura:
– Dell’80% della retribuzione per i primi tre mesi di congedo se collocati entro il sesto anno di vita del bambino
– Del 30% della retribuzione per gli ulteriori periodi fruibili complessivamente tra i due genitori
Se il tuo congedo di maternità o paternità obbligatorio si è concluso dopo il 31 dicembre 2024 e stai organizzando il tuo rientro al lavoro considera che anche il terzo mese di congedo parentale, a patto che sia fruito entro il 6° anno di vita del figlio, sarà retribuito all’80%, mantenendo invece al 30% della retribuzione l’indennità corrisposta per gli ulteriori mesi fino al 12° anno di età del figlio.
Il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti una informazione e assistenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e contrattuale. Puoi fissare un appuntamento in autonomia direttamente sul nostro sito, nella sezione Prenota il tuo Appuntamento.
Non esitare a contattarci per far valere i tuoi diritti.
Paola Iannuzzi