Riceviamo e pubblichiamo la mail di Marisa, insegnante e neomamma, che ci chiede informazioni e supporto in merito al congedo parentale.
D: Salve, sono un’insegnante di scuola dell’infanzia, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Il 19 marzo terminerò la maternità obbligatoria. Vi chiedo se è possibile, dopo questo periodo, usufruire del congedo parentale che mi spetta per il mio secondo figlio, che compirà 12 anni il prossimo 23 aprile. In caso di risposta affermativa, tale periodo mi verrà pagato? Un altro quesito: dopo aver usufruito di questi giorni di congedo, a seguire potrò richiedere il congedo parentale o malattia per il nuovo nato? Spero di essere stata chiara. Grazie.
R: Buongiorno Marisa, il congedo parentale consiste in un periodo di astensione dal lavoro della durata complessiva di 11 mesi fra i genitori, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino. La durata massima del periodo di congedo per ciascun genitore è di sei mesi per la madre e sette per il padre.
Entro il limite dei 12 anni pertanto lei può godere del congedo per il figlio più grande e successivamente fruire del periodo spettante per il più piccolo.
Nel comparto scuola il congedo per le lavoratrici dipendenti è retribuito al 100% dello stipendio per il primo mese ed al 30% per un massimo di ulteriori 5 mesi se è goduto entro i sei anni di vita del bambino. Pertanto, l’eventuale periodo non fruito e spettante ancora per il figlio più grande non sarà retribuito, mentre quello per il figlio più piccolo seguirà la regola del primo mese al 100% e dei 5 successivi al 30% con i limiti di tempo appena esposti.
Logicamente alla scadenza del contratto di lavoro cessa il diritto al congedo parentale e decorre quello alla Naspi.
Una consulenza personalizzata
Se avesse bisogno di una consulenza personalizzata e di supporto per presentare la domanda può rivolgersi alla sede del Patronato ACLI più vicina a casa sua.