Congedo retribuito per assistenza a familiari disabili: chi può usufruirne?

I familiari di persone con disabilità grave, che prestano attività di lavoro dipendente, possono avvalersi di un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro per assistere i loro congiunti disabili.

Dal 2011 sono state introdotte nuove regole per poter usufruire del congedo straordinario.

Le disposizioni attualmente in vigore, recependo diverse sentenze della Corte Costituzionale che nel tempo hanno ampliato il numero dei beneficiari, stabiliscono l’elenco dei soggetti che hanno diritto al congedo, secondo un ordine di priorità.

I lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo sono nell’ordine:

* il coniuge convivente;

* i genitori, naturali o adottivi e affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;

* il figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;

* i fratelli o sorelle conviventi, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile;

* i parenti o affini di terzo grado conviventi, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile.

Per usufruire del beneficio è necessario che il familiare da assistere sia riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (Legge 104/1992) e non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto (salvo che i sanitari richiedano la presenza della persona che presta assistenza).

Il congedo ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa di ogni singolo richiedente e può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata.

Due anni sono anche il limite alla durata del congedo fruibile tra tutti gli aventi diritto, con riferimento alla stessa persona portatrice di handicap.

Il beneficiario, nel periodo di astensione, ha diritto ad un’indennità a carico dell’Inps (o dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico), anticipata dal datore di lavoro, pari alla retribuzione percepita nel mese che precede il congedo.

L’indennità e la contribuzione figurativa sono riconosciuti fino ad un importo mas-simo (€ 47.967,72, valore per l’anno 2018).

Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

I dipendenti privati devono presentare la domanda di congedo straordinario all’Inps, esclusivamente in modalità telematica; i dipendenti pubblici devono invece presentarla all’amministrazione di appartenenza.