Gestione Separata: Nuovi requisiti per indennità di malattia e di degenza ospedaliera

Si ampliano le tutele previdenziali dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata in caso di malattia o degenza ospedaliera.

Dal 5 settembre 2019, infatti, l’indennità per malattia di durata non inferiore a 4 giorni e di degenza ospedaliera viene garantita ai lavoratori parasubordinati, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non titolari di pensioni, in possesso dei seguenti requisiti:

– almeno 1 mese di contributi in Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia o ricovero;

– aver conseguito, nell’anno solare precedente la malattia, un reddito non superiore ad un determinato limite (€ 70.998,90 nell’anno 2018).

Il requisito contributivo viene dunque ridotto rispetto ai 3 mesi richiesti precedentemente, mentre il requisito di reddito rimane lo stesso.
I giorni di malattia continueranno inoltre ad essere indennizzati fino ad un limite massimo pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di collaborazione (massimo 61 giorni per anno solare) e, comunque, non inferiore a 20 giorni all’anno.
In caso di ricovero ospedaliero, l’indennità giornaliera di degenza è pari al doppio dell’indennità per malattia, ed è riconosciuta per i giorni di ricovero, compresi quelli in day-hospital, entro il limite massimo di 180 giorni per anno.

La seconda novità riguarda l’aumento del 100% sugli importi previsti, che verranno indennizzati come riportato nella tabella seguente:

Numero mesi accreditati nella Gestione Separata 

Importi giornalieri anno 2019 
Indennità di malattia  Indennità per ricovero 

da 1 a 4 

€ 22,48 

€ 44,95 

da 5 a 8 

€ 33,71 

€ 67,43 

da 9 a 12  € 44,95 

 89,90 

Le nuove disposizioni previste per la degenza ospedaliera si applicano anche ai periodi di malattia conseguente a terapie oncologiche e per gravi patologie cronico-degenerative, o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100% 

Per poter accedere a questo trattamento più favorevole il lavoratore, oltre ad inviare il certificato di malattia secondo le regole ordinarie e a dover presentare apposita istanza all’INPS entro un anno dal termine della malattia, dovrà produrre all’Istituto la documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) che dimostri l’avvenuta terapia antitumorale o la presenza della grave patologia cronica. 

 

Fabio Raggi