I nuovi requisiti della indennità di disoccupazione DIS-COLL

Buone notizie per i collaboratori coordinati e continuativi: a partire dal 5 settembre 2019, è stato modificato in senso più favorevole il requisito necessario per l’accesso all’indennità di disoccupazione DIS-COLL. In caso di perdita involontaria del lavoro, infatti, non saranno più necessari tre mesi di contributi nell’anno precedente la richiesta, bensì solo un mese.

Introdotta in via sperimentale nel 2015 ed oggetto di diverse proroghe fino al 30 giugno 2017, l’indennità DIS-COLL è diventata strutturale dal 1° luglio 2017 con il cosiddetto “Job Act” del lavoro autonomo.

Il beneficio è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata gestita dall’Inps. Sono esclusi invece i collaboratori occasionali, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, i titolari di partita IVA, i soggetti titolari di pensione, o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ed i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.

L’indennità è commisurata alla media mensile dei redditida collaborazione percepiti nell’anno di cessazione del lavoro ed in quello precedente.

L’ammontare mensile dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile, qualora questo risulti, per il 2019, pari o inferiore a 1.221,44 euro. Se il reddito medio mensile supera questo importo, l’assegno è aumentato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed i 1.221,44 euro.

La cifra finale non può comunque superare un tetto massimo mensile fissato, per l’anno 2019, a  1.328,76 euro: somma che si riduce del 3% per ogni mese a partire dalla quarta mensilità ricevuta.

La DIS-COLL è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la fine del rapporto lavorativo.

In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Per ottenere l’indennità, i collaboratori, gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

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Fabio Raggi