Il congedo Covid-19 per quarantena dei figli

Nel susseguirsi dei vari interventi normativi legati all’emergenza Covid-19, con la ripresa dell’anno scolastico il legislatore ha introdotto a favore dei genitori lavoratori dipendenti un congedo straordinario indennizzato al 50%, da utilizzare per astenersi dal lavoro nei periodi di quarantena dei figli.
La misura, dapprima limitata ai soli casi di contatti avvenuti nell’ambito scolastico, è stata oggetto di successive integrazioni che ne hanno via via ampliato la portata.
Allo stato attuale – e fino al 31 dicembre 2020, salvo probabili proroghe -, è possibile usufruire del congedo indennizzato per la quarantena del figlio minore di 14 anni non solo nel caso di contatto avvenuto in ambito scolastico, ma dal 14 ottobre 2020 anche in contesti extrascolastici pubblici e privati regolarmente frequentati, come attività sportive, musicali o linguistiche.
In ogni caso, è necessario che la quarantena sia stata disposta dalla ASL territorialmente competente.
Oltre all’ipotesi iniziale di quarantena del bambino, dal 29 ottobre 2020 è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, anch’essa disposta con provvedimento della pubblica autorità competente.
Il congedo prevede il requisito della convivenza del genitore con il bambino ed è alternativo allo smartworking: dunque potrà essere utilizzato solo nel caso in cui entrambi i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Inoltre, se uno dei due non lavora, non potrà essere richiesto dal genitore in attività.
La fruizione è riservata ad uno solo dei genitori, oppure ad entrambi ma solo in giorni alternati e mai contemporaneamente.
La domanda di congedo Covid-19 può essere presentata tramite il portale web dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali, oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto o tramite gli enti di Patronato.
A differenza di altri congedi, la domanda può anche essere retroattiva, andando così ad interessare anche periodi di astensione dal lavoro precedenti alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di decorrenza che si sono susseguiti: ovvero 9 settembre, 14 e 29 ottobre.
Al momento della domanda non è necessario allegare contestualmente il provvedimento della PA che dispone la quarantena o la sospensione della didattica in presenza: i documenti potranno essere prodotti entro i successivi 30 giorni.
Nel caso di dipendenti pubblici, questi dovranno rivolgersi direttamente alla propria amministrazione.

Gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione per supportarti in tutte le fasi di presentazione della domanda di congedo Covid-19. Trova la sede più vicina nella tua provincia e contattaci via telefono o via mail, oppure prenota un appuntamento: ti aspettiamo!

  Simone Fulghesu