Il nuovo collocamento mirato in attesa delle linee guida

collocamentomiratoCambiamenti in vista nel mondo del lavoro per i disabili. Con un decreto legislativo che segue al Jobs Act il governo scommette anche sul rilancio del collocamento mirato dei disabili ossia quel meccanismo che vuole favorire la loro integrazione nel mondo del lavoro in attività adeguate.

Entro il 22 marzo 2016 con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali devono essere definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di specifici criteri volti a favorire l’accompagnamento, l’inserimento o reinserimento al lavoro dei disabili: rete integrata tra vari enti e servizi, revisione delle procedure di accertamento e verifica della disabilità, individuazione e promozione buone prassi per i datori di lavoro ecc. .

La norma ha introdotto delle novità.

A chi si rivolge il collocamento mirato?

Alle persone in età lavorativa che si trovano disoccupate che appartengano ad una delle seguenti categorie indicate nella L. 68/99:

  • Invalidi civili:  Grado di invalidità > 46 % e fino a che residuino capacità lavorative
  • Invalidi del lavoro: Grado di invalidità > 33 % e fino a che residuino capacità lavorative
  • Invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio: Tabella A categorie dalla 1° all’8°
  • Non vedenti e sordomuti
  • Titolari di assegno ordinario di invalidità INPS ( L. 222/84 ): In vigore dal 24/09/2015
  • Persone scritte in particolari elenchi:
    • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in  conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
    • coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
    • profughi italiani rimpatriati, ex L.763/1981;
    • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex l. 407/98

Novità per i disoccupati disabili

La persona disabile è tenuta ad iscriversi presso nell’apposito elenco  tenuto dai servizi per il collocamento mirato sul quale insiste il luogo di residenza ma, al contempo, gli si consente di emigrare, previa cancellazione, presso un altro servizio presente sul territorio italiano.

Con l’iscrizione, il comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, annota le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità, confrontando il tutto con i posti disponibili, alfine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. E’ prevista una banca dati unica del collocamento mirato che unisce domanda e offerta di lavoro.

Novità per i datori di lavoro

  • Dal 1 gennaio 2017 i datori di lavoro che per effetto di nuove assunzioni raggiungeranno la soglia fatidica (15 dipendenti), avranno sessanta giorni di tempo per adempiere all’obbligo di avere alle proprie dipendenze appartenente alle categorie protette.
  • Può essere computato nelle quote di riserva anche chi, sebbene non assunto tramite collocamento obbligatorio, fosse già disabile al momento dell’assunzione, purchè abbia riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (45% se con disabilità intellettiva e psichica).
  • È operativa l’assunzione a chiamata nominativa da parte dell’azienda (eventualmente preceduta da una richiesta di ‘scrematura’ dei nominativi in elenco in base all’occasione di lavoro e alle qualifiche del disabile).
  • A partire dal 1 gennaio 2016 è l’INPS mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una procedura telematica, con termini procedurali di stipula del contratto (entro 7 giorni dalla prenotazione) le aziende possono accedere agli incentivi.

Vediamo ora l’incentivo

  • La durata complessiva è pari a 36 mesi, previa istanza da parte dell’azienda interessata.
  • La misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.
  • La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria.
  • La misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.