Indennità di accompagnamento e 18° anno di età

quesitoMio figlio Andrea sta per compiere 18 anni, è titolare di indennità di accompagnamento da una decina di anni. Mi avevano detto che avrei dovuto inoltrare una nuova domanda con nuovo certificato medico per evitare che l’INPS sospendesse il pagamento dell’indennità e per poter percepire la pensione di inabilità. È ancora valido tutto ciò?

No.

L’articolo 25, c. 6, D. L. 90/2014 (come convertito L. 114/2014) ha semplificato le procedure relative ai minori già titolari di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento.
Nel caso di minori titolari di indennità di accompagnamento il compimento del 18° anno di età non determina la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari. Al compimento della maggiore età il pagamento dell’indennità prosegue e l’INPS può erogare anche la pensione di inabilità per invalidi maggiorenni se l’interessato comunica i dati necessario per la verifica dei requisiti socio economici. A tale fine l’INPS comunica all’interessato la necessità di inviare modello AP70 telematico al compimento del 18° anno di età comunicando i propri redditi e l’assenza di ricoveri a titolo gratuito. Il limite di reddito è personale e, per il 2016, pari a 16.532,10 €.

Se vuole assistenza nell’invio del modello telematico invitiamo suo figlio a prendere contatto con le nostre sedi per verificare il possesso dei requisiti socio-amministrativi richiesti e, se del caso, inviare all’INPS la documentazione per la messa in pagamento della prestazione senza ritardi.