Interrompere il congedo di maternità se il neonato è ricoverato

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Se il neonato è ricoverato, la mamma può interrompere il congedo di maternità.

Questa è una delle novità introdotte dal decreto legislativo 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015.

La Corte Costituzionale con la sentenza 116 del 2011 aveva censurato l’art. 16 del TU, laddove non consentiva, nella sola ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato, che la madre potesse riprendere l’attività lavorativa – compatibilmente con le sue condizioni di salute- per poi tornare a fruire del congedo obbligatorio al momento delle dimissioni del bambino.

L’INPS riconosceva però il diritto alla sospensione solamente quando il ricovero del neonato era dovuto alla prematurità della nascita e non ad altri motivi.

La norma del 2015 ha recepito la sentenza ed ampliato le possibilità di fruizione della sospensione del congedo di maternità.

Ora a cosa si ha diritto

La mamma ora può chiedere la sospensione del congedo di maternità nel caso in cui il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata:

  • nei tre mesi dopo il parto (quattro se la madre si è avvalsa della flessibilità)
  • in caso di parto prematuro, nei giorni non goduti rispetto alla data presunta.

La disciplina attuale va oltre le limitazioni legate alla nascita anticipata. L’intento è quello di “salvaguardare” preziosi giorni di congedo in un periodo in cui l’apporto di cura della madre è limitato o ridotto per l’intervento dei sanitari, in modo da conservarli per la delicata dimissione del bambino e l’ingresso in famiglia.

Che fare

Se intende avvalersi della sospensione la madre chiede al datore e all’INPS di riprendere l’attività lavorativa per poi tornare a godere del congedo di maternità ancora spettante dalla data di dimissione del bambino.

Si tratta di una facoltà che può essere esercitata una sola volta per ogni figlio e non deve andare in contrasto con la sicurezza della lavoratrice. La madre, pertanto, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo che sarebbe stato di astensione obbligatoria, dovrà esibire al datore di lavoro le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.