Invalidità civili: La casa di abitazione non ha rilevanza!

Lo scorso anno l’INPS ha respinto la mia domanda di assegno come invalido civile, sostenendo che, a causa del reddito della casa di abitazione, superavo il limite reddituale previsto. Vorrei sapere se quanto affermato è corretto.

La sua posizione merita di essere rivista. Vediamo perché.

La legge prevede che i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità siano quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF.

A tale riguardo, Ministero del Tesoro (prima) e INPS (dopo) avevano finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione, poiché assoggettato all’IRPEF, anche se deducibile al 100%.

Negli ultimi anni si è però consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali che ha ribaltato i precedenti criteri utilizzati dall’Istituto.

Con una recente circolare l’INPS ha preso atto delle indicazioni dei giudici e disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

Le consigliamo di rivolgersi alla nostra sede più vicina per le valutazioni del caso.