La Naspi anche per le Colf

A causa del mio trasferimento in altra regione, devo licenziare la collaboratrice familiare che ho assunto circa 13 mesi fa. Vi chiedo se potrà fruire dell’indennità Naspi. La sua paga oraria è pari a 7 euro e lavora 15 ore la settimana.

Sì, la sua collaboratrice sembra avere i requisiti per poter fruire dell’indennità Naspi se licenziata.

L’indennità Naspi è riconosciuta ai lavoratori subordinati che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. stato di disoccupazione involontario (licenziamento, dimissioni per giusta causa, scadenza contratto);
  2. non meno di 13 settimane di contribuzione accreditate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  3. non meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori domestici non c’era modo per l’INPS di verificare per quanti giorni l’interessato prestasse effettivamente attività lavorativa, pertanto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato fissato convenzionalmente: servono almeno 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi che precedono la cessazione.

Per l’accredito dei contributi deve essere fatta una verifica a singoli trimestri, servono 24 ore di lavoro per avere l’accredito di 1 settimana (pari a 312 ore trimestrali).

Le settimane accreditabili nel trimestre sono date quindi dalla seguente operazione: ore lavorate nel trimestre diviso 24 Nel suo caso 15 * 13 / 24 = 8,125 arrotondato a 9.

La durata

La durata dell’indennità sarà pari alla metà dell’anzianità contributiva maturata nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (decurtata di eventuali periodi di indennità già percepiti negli anni precedenti).

La misura

La misura dell’indennità Naspi è determinata dalla retribuzione imponibile previdenziale del quadriennio divisa per le settimane accreditate e moltiplicata per 4,33. L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile media del quadriennio per i primi 90 giorno, dal 91° giorno è mensilmente ridotta del 3°.

Al pari di tutte le prestazioni legate al rapporto di lavoro domestico la retribuzione presa a riferimento per la misura dell’indennità non è quella effettiva ma quella convenzionale.

Orario di lavoro da 1 a 24 ore settimanali

Retribuzione effettiva Retribuzione convenzionale
Fino ad € 7,88 6,97
Da € 7,89 fino a € 9,59

 

7,88
Da 9,60 € 9,59

Orario di lavoro da 25 ore settimanali

Retribuzione effettiva Retribuzione convenzionale
Irrilevante 5,07

 

La procedura

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

La dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione sarà da lei rilasciata all’atto dell’invio della domanda di indennità presso il Patronato, successivamente -entro 15 giorni – sottoscriverà con il centro per l’impiego il patto di servizio.

Se vuole assistenza può rivolgersi all’ufficio di patronato Acli a Lei più vicino che l’assisterà negli orari di apertura liberi al pubblico, munito di carta identità, codice fiscale, modulo SR163 debitamente timbrato dall’Istituto con coordinate bancarie e/o postali per l’accredito, lettera licenziamento o copia contratto scaduto.