La pensione di inabilità per i malati a causa dell’amianto

La legge di bilancio 2017 aveva stanziato 20 milioni di euro per quest’anno e 30 milioni per gli anni successivi per l’erogazione di pensioni di inabilità a favore di lavoratori che abbiano contratto malattia professionale per esposizione all’amianto.

Il decreto attuativo è stato pubblicato il 18 luglio scorso, vediamo insieme di cosa si tratta. Mancano ancora le procedure e le circolari INPS, ma ad una prima lettura della norma, la novità lascia un po’ di amaro in bocca per i fondi stanziati e per i limiti alla cumulabilità con altri benefici.

Destinatari    

I destinatari della nuova prestazione sono soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive ed esclusive, affetti da patologie certificate di origine professionale o quale causa di servizio, derivate da esposizione all’amianto.

Requisiti contributivi

Almeno 5 anni di contribuzione nell’intera vita lavorativa

Requisito medico legale

Non è richiesta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, è sufficiente essere affetti da una delle seguenti patologie: mesotelioma pleurico, o pericardico, o peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare o asbestosi.

Incompatibilità ed incumulabilità

Il decreto attuativo prevede che la nuova prestazione:

  • è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • è incumulabile con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante;
  • è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Domande

Saranno da inoltrare all’ente previdenziale, entro il 16 settembre prossimo per il 2017, mentre per i prossimi anni il termine sarà il 31 marzo.

Qualora dalle domande presentate e accolte emerga la possibile insufficienza dei fondi a disposizione, il riconoscimento del beneficio sarà differito tenendo conto dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.

Rimaniamo quindi ora in attesa delle circolari applicative di INPS e INAIL.