La revisione dei postumi di infortuni e malattie professionali

Malattie professionali o infortuni sul lavoro, purtroppo, possono essere conseguenza dei rischi cui sono soggetti tutti i lavoratori. Eventuali danni permanenti derivanti da tali eventi, sono soggetti al sistema d’indennizzo gestito dall’Inail, che prevede:

una franchigia per i postumi fino al 5% (quindi il riconoscimento del danno ma senza indennizzo economico);
la liquidazione in capitale per i postumi tra il 6% e il 15% (indennizzo economico una tantum)
la costituzione di una rendita mensile per i postumi pari o superiori al 16%

Tenuto conto della possibilità che tali postumi subiscano delle variazioni nel corso del tempo, la normativa ha previsto il sistema delle cosiddette “revisioni”. La logica fondante è quella di adeguare le prestazioni economiche alle reali condizioni del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale. La revisione può essere avviata dall’Inail (revisione attiva) o su iniziativa del lavoratore stesso (revisione passiva).

La legge stabilisce dei termini perentori, validi sia per l’Inail che per l’assicurato, entro i quali attivare il procedimento di revisione:

per gli infortuni, entro 10 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data dell’infortunio in caso di danni al di sotto del 16% (liquidazione in capitale oppure franchigia);
per le malattie professionali, entro i 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data della segnalazione in tutti i casi di danni con una percentuale al di sotto del 16% (liquidazione in capitale o di danno in franchigia inferiore al 6%). Costituiscono eccezione le malattie neoplastiche, la silicosi, l’asbestosi e le malattie infettive, per le quali la revisione può avvenire senza alcun limite di tempo.

Nell’ambito dei termini stabiliti – decennale per gli infortuni e quindicennale per le malattie professionali – sono previste delle scadenze precise, valide sia in caso di revisione disposta dall’Inail sia in caso di aggravamento richiesto dal lavoratore:

– per gli infortuni sono possibili sei revisioni nel decennio. Una volta l’anno per i primi quattro anni, purché tra una revisione e l’altra intercorra almeno un anno. Successivamente, la revisione è possibile alla scadenza del settimo anno e infine alla scadenza del decimo anno;
– per le malattie professionali, la revisione può avvenire una volta all’anno e vale sempre la regola che tra una revisione e l’altra debba trascorrere almeno un anno.

La domanda di revisione attivata dal lavoratore dev’essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e la percentuale di danno richiesta.
Per questo motivo è fondamentale l’intervento del medico-legale del Patronato ACLI che, valutata la situazione, redige il certificato secondo le modalità richieste. Contattaci prima possibile per verificare la scadenza delle tue revisioni.

#Noicisiamo gli operatori del Patronati ACLI sono #viciniadistanza in questo periodo di emergenza sanitaria Coronavirus. Puoi rivolgerti alle sedi nella tua provincia, contattaci via telefono o via mail. Ti forniremo tutte le informazioni necessarie. #iorestoacasa #celafaremo

 

Massimo Calestani