Le prestazioni assistenziali sono inesportabili

L’INPS eroga sia le prestazioni pensionistiche vere e proprie, calcolate sui contributivi versati (pensione vecchiaia, anticipata, superstiti, inabilità), sia prestazioni assistenziali legate a ben precisi limiti di reddito personale e/o coniugale del titolare.

Le prestazioni pensionistiche spettano sulla base di diritti e posizioni acquisite dal titolare.

Ad esempio:

 

Le prestazioni assistenziali sono prestazioni che hanno lo scopo di aiutare il cittadino che si trova in condizioni di disagio economico. La loro erogazione quindi è soggetta a limiti di reddito che debbono costantemente essere rispettati (annualmente verificati).

Ad esempio, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, l’assegno sociale, l’assegno mensile e la pensione di inabilità degli invalidi civili, l’indennità di accompagnamento, ecc. ecc..

Rispettare i limiti di reddito non basta, è necessario che il titolare della prestazione assistenziale risieda stabilmente in Italia.

La prestazione assistenziale non è esportabile. La ragione di ciò è che l’assistenza deve essere prestata dal Paese nel quale si vive.

Cosa vuole dire possiamo vederlo con alcuni esempi.

È evidente che recarsi all’estero per turismo non è d’ostacolo al mantenimento del diritto alle prestazioni assistenziali ma nel caso in cui la scelta di trasferirsi diventasse definitiva le cose cambierebbero.