Mettiamo nel salvadanaio il TFR dei nostri collaboratori domestici

I lavoratori domestici, come stabilisce il contratto collettivo all’art. 40, hanno diritto al trattamento di fine rapporto, detto TFR.
Il suo importo corrisponde, approssimativamente, all’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno (comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio), diviso per 13,5 ed incrementato dell’aumento del costo della vita, accertato ogni anno dall’ISTAT.
Non è possibile frazionare il TFR nelle mensilità insieme allo stipendio, né corrisponderlo per il totale maturato ogni anno.
Il trattamento di fine rapporto va erogato al termine del contratto di lavoro, insieme a tutte le ultime spettanze retributive.
Unica eccezione concessa è possibile nell’ipotesi in cui sia la lavoratrice stessa a farne richiesta scritta: solo in questo caso il datore può accordarle un anticipo, pari al 70 % di quanto maturato, e solo per una volta l’anno. Sul TFR non si pagano i contributi Inps.

Segnaliamo tre punti da non dimenticare
1) la quota di un anno viene rivalutata solo con la percentuale stabilita nel dicembre dell’anno successivo;
2) la rivalutazione si applica non solo sulla quota dell’anno precedente ma anche su tutte le quote degli anni anteriori;
3) l’ultimo anno di paga non viene rivalutato.

Il consiglio che possiamo darvi è di accantonare nel vostro “salvadanaio”, ogni anno, una somma che potrebbe all’incirca corrispondere al TFR maturato.
Lo Sportello Mondo Colf del Patronato Acli può aiutarvi in questo conteggio, così che possiate sempre esser pronti ad ogni evenienza.