Ri-partenza per il Bonus 600 euro Liberi Professionisti 

Tutto da rifare per più di 500 mila richiedenti che avevano già presentato la domanda. Il “Decreto Liquidità” dell’8 aprile 2020 ha cambiato le regole per l’accesso dei Liberi Professionisti che intendono chiedere il Bonus, introducendo l’incompatibilità con i trattamenti pensionistici e con l’iscrizione contestuale a più forme di previdenza 

Il Bonus per i Liberi Professionisti
Come per i lavoratori autonomi, ai quali il Bonus di 600 euro è erogato dall’INPS, anche per i Liberi Professionisti è stato introdotto un Bonus, dello stesso importo, erogato dalle proprie casse di previdenza per il mese di marzo 2020. Il Bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi è esente dall’Irpef.  

Requisiti reddituali
Possono richiedere il Bonus coloro che: 

nel 2018 hanno dichiarato un reddito inferiore ai 35.000 euro e che, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, hanno subito una limitazione dell’attività professionale. 

  • nel 2018 hanno dichiarato un reddito compreso tra i 35.000 ed i 50.000 euro ed hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività nel periodo dal 23 febbraio al 31 marzo 2020. In caso di riduzione o sospensione dell’attività, il richiedente deve dimostrare una riduzione del reddito di almeno il 33% confrontando il primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. 

Incumulabilità
Il Bonus per i Liberi Professionisti non è cumulabile 

  • con gli altri Bonus introdotti per l’emergenza Covid-19  
  • con il reddito di cittadinanza 
  • con le pensioni di qualsiasi tipo e natura 

Inoltre, il Libero Professionista deve essere iscritto alla propria cassa previdenziale “in via esclusiva”, quindi non deve essere, allo stesso tempo, lavoratore dipendente, collaboratore o lavoratore autonomo. Esclusi dal rinvio della domanda gli iscritti alla Cassa Previdenziale degli ingegneri e degli architetti (INARCASSA), l’ente infatti preclude l’iscrizione a coloro che sono già iscritti ad altre casse o istituti previdenziali. 

La domanda
La domanda deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020 alla propria cassa previdenziale, allegando la copia della carta d’identità, del codice fiscale e comunicando le proprie coordinate bancarie o postali e l’auto dichiarazione inerente i requisiti e le incumulabilità 

Alla luce delle novità introdotte dal “Decreto Liquidità”, le domande già presentate senza l’indicazione delle informazioni inerenti le eventuali incumulabilità non sono ammesse e devono essere eventualmente ripresentate. 

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Raffaele De Leo