Scuola: infezione da Covid-19 contratta in ambito lavorativo è infortunio sul lavoro

La recrudescenza del numero dei contagi nelle ultime settimane, lo svolgimento dell’attività di insegnamento in presenza ed il fatto che alcune categorie di alunni non si sono potute ancora vaccinare, stanno mettendo il mondo della scuola davanti ad un maggior rischio di contrarre la malattia, anche se i docenti sono perlopiù vaccinati.  

Purtroppo risultano ancora numerose le casistiche di contagio in ambito lavorativo segnalate come semplice “malattia comune”, quindi all’Inps, e non come “infortunio”, di competenza Inail. Ma ricordiamo che la tutela non è la stessa e molte peculiarità non sono previste in quella Inps. 

Perché è determinante denunciare l’infortunio all’Inail 

Il fatto è abbastanza semplice: trattasi di una malattia nuova, ancora poco conosciuta dagli scienziati, anche se è certa la possibilità di bersaglio multiorgano. Infatti è oramai chiaro che gli organi ad essere colpiti non sono solamente cuore e polmoni, ma gli effetti della malattia possono determinare danni di natura neurologica, nefrologica, psichica, osteoarticolare, ecc.  E poi, chi può immaginare quali saranno le conseguenze del contagio a distanza di mesi, oppure di anni? 

Una volta che il caso è riconosciuto in ambito lavorativo, la tutela Inail prevede la possibilità di richiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti per un periodo di 10 anni dal momento dell’assenza lavorativa. Ma non solo, perché l’Inail offre la possibilità di un servizio psicologico dedicato e comunque percorsi di monitoraggio personalizzato della situazione sanitaria. 

Attività ad elevato rischio di contagio

Non bisogna poi dimenticare che lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in presenza, tenuto conto che la stessa comporta necessariamente il costante contatto con gli studenti ed il pubblico, viene considerata attività ad elevato rischio di contagio; quindi il riconoscimento da parte dell’Inail del contagio è facilitato, perché in diversi casi è possibile applicare il principio della “presunzione semplice”. 

Una nota del Ministero dell’Istruzione dello scorso maggio ricordava, per il semplice fatto che il personale dipendente della scuola, abitualmente, fa uso di strumenti, elettrici, elettronici ed informatici, come computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ovvero attività comunque considerate rischiose, è sottoposto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria Inailcontro gli infortuni e le malattie professionali. 

Ma anche laddove non faccia uso diretto di tale strumentazione, l’obbligo assicurativo Inail permane per tutti coloro che siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro. In sostanza risultano davvero limitati i casi esclusi da questo tipo di assicurazione. 

Quindi, una volta entrati nell’ambito di applicazione dell’assicurazione Inail, la copertura riguarda tutte le situazioni di rischio, come anche la didattica a distanza, oppure di infortunio in itinere. 

Con tali presupporti è facile intuire che anche il caso di infezione da SARS-Cov2, contratto in ambito lavorativo, è assoggettato alla tutela Inail.  

Prenota un appuntamento

Anche nei casi segnalati come “malattia comune”, per i quali però si ipotizza che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo o comunque vi sia la presenza di postumi permanenti, rivolgiti agli sportelli del Patronato ACLI per una consulenza personalizzata; ogni caso va analizzato con attenzione e competenza. 

Clicca qui per contattare la sede più vicina a te, ti aspettiamo! 

 

Massimiliano Assalve