ANF: nessuna modifica dei limiti di reddito

L’assegno al nucleo familiare è corrisposto mensilmente ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi determinati limiti, correlati al numero dei componenti, alla composizione della famiglia ed alla presenza di soggetti inabili al lavoro.

La legge stabilisce, inoltre, che i relativi livelli di reddito siano oggetto di rivalutazione annuale, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

L’andamento è stato negativo ma il legislatore ha neutralizzato la variazione in negativo: per gli assegni in pagamento dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 restano confermati i livelli reddituali e gli importi mensili dello scorso anno, a loro volta fermi al 1 luglio 2015.

Ricordiamo che i lavoratori dipendenti – con esclusione dei lavoratori domestici ed agricoli per i quali è l’INPS ad erogare direttamente la prestazione – per ottenere il pagamento dell’assegno in busta paga devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto ed allegando eventuale documentazione accessoria richiesta.

La domanda degli assegni ha un periodo di riferimento che va da luglio a giugno dell’anno successivo; di conseguenza, è necessario presentare la domanda di assegno al nucleo per il periodo che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

Se si è in possesso dei dati relativi ai redditi prodotti nel 2016, si può evitare che il datore di lavoro a luglio interrompa la corresponsione degli anf in busta paga presentando sollecitamente la domanda.

Il ritardo non comporta perdita del diritto: il datore di lavoro corrisponderà gli assegni arretrati, nel limite della prescrizione quinquennale.

Nella compilazione della domanda è necessario prestare attenzione all’individuazione dei componenti il nucleo familiare e all’indicazione dei redditi rilevanti.

Nucleo familiare

Coniugi – Uniti civili

Figli minori (anche quelli nati da precedente matrimonio del coniuge) e nipoti a carico

Figli maggiorenni inabili

Fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per i superstiti.

Il reddito complessivo

La somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente deve essere pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 si deve considerare il reddito prodotto nel 2016).

Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati
    vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge.. eccetera;
  • Redditi di qualsiasi natura
    lavoro autonomo, fabbricati (rivalutati del 5%) compresa la casa di abitazione e terreni.
  • Redditi esenti da imposta
    (ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori a euro 1.032,91.

Redditi da non dichiarare

Trattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità…eccetera.