I lavoratori dipendenti per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF) devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, il quale, verificati i requisiti e determinato l’importo, provvederà ad erogare la prestazione per conto dell’INPS, compensandola poi con la contribuzione previdenziale dovuta.
E gli arretrati fino a 5 anni?
Anche per eventuali richieste di arretrati presentate dopo la cessazione del rapporto di lavoro (riconosciuti comunque, nel rispetto della prescrizione quinquennale) competente a liquidare l’assegno al nucleo rimane il datore di lavoro presso il quale si prestava l’attività lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS la prestazione, anche per un lavoratore non più alle proprie dipendenze.
E se l’azienda è fallita o cessata?
Solo in caso di aziende fallite o cessate la legge autorizza il lavoratore a rivolgersi direttamente all’INPS per ottenere il pagamento degli arretrati non richiesti oppure richiesti ma non percepiti.
Chi deve richiedere gli arretrati di ANF dovuti da aziende cessate o fallite dovrà, dunque, presentare apposita istanza telematica all’INPS allegando specifica documentazione.
In caso di ditta cessata è necessario produrre la dichiarazione della ditta da cui risulti la data di fine attività, i motivi della mancata erogazione dell’assegno e l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Per i lavoratori di ditte fallite, l’Inps richiede obbligatoriamente la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro.
In aggiunta, il lavoratore deve dichiarare il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per l’ANF che viene richiesta con pagamento diretto.
Al Patronato Acli
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