Congedo di maternità: lavoratrici parasubordinate

congedo_obblIn seguito alla legge finanziaria del 2007 e alle successive norme, anche le lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione Separata possono godere del congedo obbligatorio di maternità. Si tratta del divieto di attività lavorativa nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. Inoltre, le lavoratrici madri avranno diritto alla proroga del rapporto di collaborazione per un periodo di 180 giorni, a meno che il contratto individuale non preveda per loro una disposizione più vantaggiosa.

Durante il periodo di sospensione dell’attività, l’INPS corrisponde alla lavoratrice – a domanda – una indennità giornaliera di maternità, pari all’80% del reddito derivante dall’attività parasubordinata e prodotto nei 12 mesi precedenti il periodo da indennizzare.
Condizione necessaria per poter beneficiare della prestazione economica è la presenza di almeno tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile.

Facciamo un esempio pratico. Se un bambino è nato il 1° settembre 2015, la madre collaboratrice ha diritto all’indennità di maternità solo nel caso in cui le risultino accreditati almeno tre mesi di contributi nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
In mancanza del requisito contributivo, la madre è esonerata dall’attività di collaborazione ma non può beneficiare di una prestazione economica sostitutiva del compenso lavorativo.

Il principio di automaticità esteso alle lavoratrici parasubordinate

Il principio di automaticità è stato introdotto dal D.lgs. 80/2015, attuativo del cosiddetto Job Act. Si tratta di una novità molto importante perché riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha regolarmente versato i contributi.

L’art. 64 ter. del Testo Unico della Maternità, introdotto dal decreto 80, prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti esclusivamente alla Gestione Separata hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Questa fondamentale garanzia, fino ad oggi riservata alle sole lavoratrici dipendenti, è stata finalmente riconosciuta anche alle lavoratori madri parasubordinate, che sono così tutelate dal rischio di eventuali inadempimenti contributivi da parte del committente.