I permessi per allattamento e la cura del bambino

allattamentoDurante il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, la madre lavoratrice può godere del diritto di permessi giornalieri per l’allattamento e la cura del bambino.

Le ore di riposo sono considerate lavorative a tutti gli effetti per quel che concerne la retribuzione lavorativa e assicurano al genitore il diritto di uscire dai locali dell’azienda per recarsi dal figlio.

Possono godere dei permessi giornalieri tutte le madri lavoratrici dipendenti (in determinati casi anche il padre), fatta esclusione per le colf e le lavoratrici a domicilio. Il diritto si sostanzia in due ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata. La durata del permesso si riduce ad un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore oppure se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido istituito dal datore di lavoro nell’azienda o nelle vicinanze di questa.

Godere dei permessi di riposo è una facoltà, non un obbligo.

 Di recente, il Ministero del Lavoro ha risposto ad una richiesta di interpello e ha chiarito la natura del diritto a beneficiare dei riposi per allattamento. In particolare, ha precisato che la possibilità di godere dei permessi non è un obbligo bensì una facoltà in capo alla lavoratrice.

Questo vuol dire che, diversamente da quanto avviene nel caso dell’astensione obbligatoria per maternità, il beneficio dei permessi giornalieri è una libera scelta della lavoratrice madre, che può decidere di esercitare o meno il proprio diritto.

Se la madre lavoratrice intende godere delle ore di riposo, il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere la fruizione del diritto e, nel caso non consenta il godimento dei periodi di riposo, gli verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel Testo Unico.

Può accadere anche che la madre lavoratrice che abbia già presentato una richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri decida successivamente, in modo spontaneo e per esigenze personali, di non usufruirne per alcune giornate. In questo caso, precisa il Ministero del Lavoro, non è ravvisabile la violazione della normativa in materia di tutela della maternità e il datore di lavoro non è soggetto a sanzione.

In ogni caso, gli organi di vigilanza possono verificare la spontaneità della rinuncia della lavoratrice e il suo unico interesse alla rinuncia alle ore di riposo (come può essere quando la madre frequenta un corso di formazione o è impossibilitata a rientrare a casa per via della distanza dal posto di lavoro).

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