I familiari di persone con disabilità grave, che prestano attività di lavoro dipendente, possono avvalersi di un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro per assistere i loro congiunti disabili. Questo periodo di astensione viene detto congedo straordinario.
Platea beneficiari
Dal 2011 sono state introdotte nuove regole per poter usufruire del congedo straordinario. Le disposizioni attualmente in vigore, recependo diverse sentenze della Corte Costituzionale che nel tempo hanno ampliato il numero dei beneficiari, stabiliscono l’elenco dei soggetti aventi diritto al congedo secondo un ordine di priorità.
I lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo sono nell’ordine:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente;
- i genitori, naturali o adottivi e affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;
- il figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
- i fratelli o sorelle conviventi qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile;
- i parenti o affini di terzo grado conviventi, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile
Requisito
Per usufruire del beneficio è necessario che il familiare da assistere:
- sia stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, c.3, L. 104/1992)
- non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto (salvo che i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza).
Durata del congedo
Per ciascun lavoratore è possibile fruire del congedo per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia chiamato ad assistere uno o più familiari disabili.
Ma attenzione! Due anni è anche il limite alla durata del congedo fruibile tra tutti gli aventi diritto in riferimento al singolo disabile.
Modalità di fruizione del congedo ed indennità
Il richiedente può utilizzare il congedo in maniera continuativa o frazionata.
Durante il periodo di astensione dal lavoro il beneficiario del congedo ha diritto alla copertura previdenziale e a un’indennità a carico dell’Inps (o dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico), anticipata dal datore di lavoro.
L’indennità è pari alla retribuzione percepita nel mese che precede il congedo.
Indennità e contribuzione figurativa sono però riconosciuti fino ad un importo massimo che, per il 2017, è pari a € 47.445,82.
Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.
A chi fare domanda
I lavoratori dipendenti del settore privato inoltrano la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica (personalmente o tramite patronato).
I lavoratori dipendenti del settore pubblico – per ora – inoltrano la domanda all’Amministrazione di appartenenza.
Ricorda
Il richiedente il congedo ha diritto a fruirne entro 60 giorni dalla domanda.
Al Patronato Acli
Puoi verificare se sussistono i requisiti, ricevere una consulenza personalizzata, nonché assistenza nella compilazione e/o nell’invio della domanda di congedo. Qui puoi trovare la sede per te più vicina e comoda da raggiungere.