PRIME INFORMAZIONI SUL DECRETO CURA ITALIA

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Viene estesa e semplificata. Le aziende del settore dell’industria e dell’edilizia, che si trovano a operare a regime ridotto a causa del Covid-19, potranno fare richiesta semplicemente presentanddomanda all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Prima di inviare la domanda è necessario l’accordo tra datore di lavoro e sindacato che può svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello di presentazione della domanda.
I destinatari di tale prestazione sono i lavoratori dipendenti assunti prima del 23/02/2020, anche quelli con contratto di apprendistato e di apprendistato professionalizzante.
Il trattamento salariale ammonta all’80% della retribuzione. 

FIS – Fondo d’Integrazione Salariale
L’assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse dalla cassa integrazione ordinaria e da quella in deroga in quanto hanno alle loro dipendenze fra i 5 e i 15 dipendentiL’integrazione può durare per un massimo di 9 settimane.
Chi è già beneficiario della cassa integrazione straordinaria o del FIS di solidarietà può sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla Cig ordinaria o all’assegno ordinario FIS con la causale Covid-19.
Tale prestazione spetta ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato interessati alla sospensione dell’attività lavorativa e che siano stati assunti prima del 23/02/2020.
La prestazione corrisponde all’80% della retribuzione del lavoratore.
La domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Prima di inviare la domanda è necessario l’accordo tra datore di lavoro e sindacato che può svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello di presentazione della domanda.
Non è previsto alcun contributo addizionale da parte delle imprese. 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Può essere richiesta da tutte quelle imprese, piccoli imprenditori, cooperative sociali esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e dal FIS, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e di qualsiasi dimensione occupazionale. Sono esclusi i lavoratori domestici.
L’integrazione può durare per un massimo di 9 settimane a partire dal 23/02/2020.
Può essere concessa ai lavoratori dipendenti che abbiano qualsiasi qualifica assunti prima del 23/02/2020.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore percepisce.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dalle singole regioni.
Non c’è bisogno di un preventivo accordo sindacale. 

LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi artigiani e commercianti, i titolari di partita Iva, i co.co.co avranno diritto al riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo e aprile a causa della sospensione delle loro attività. 

INDENNITÀ ALTRI SETTORI
I lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro  nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 17/03/2020, che non siano titolari di pensione e di nessun rapporto di lavoro dipendente, gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano almeno lavorato 50 giorni nel 2019, i lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019, possono richiedere un’identità una tantum di 600 euro.
L’indennità viene erogata da Inps su apposita domanda. 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
La novità principale riguarda la concessione di un congedo parentale speciale di 15 giorni ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino ai 12 annisenza limite di età per i figli con disabilità grave, indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione.
La contribuzione relativa a tale congedo è figurativa ed è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Coloro i quali invece hanno figli fra i 12 anni e i 16 anni potranno usufruire di un congedo non retributivo. 
Per poter accedere al congedo parentale nessuno dei due genitori deve beneficiare di altri strumenti a sostegno del reddito, ad esempio Naspi o Reddito di cittadinanza.
In alternativa al congedo parentale gli stessi soggetti potranno ottenere un bonus fino a 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La cifra sale a 1.000 euro per le forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari. 

DISABILITÀ  E MALATTIA
Vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l’assistenza dei familiari disabili gravi (legge 104/1992) di ulteriori 12 giorni nei mesi di marzo e aprile per assistere genitori, parenti e affini di 3° grado e lavoratori con disabilità grave.
Inoltre per i dipendenti pubblici e privati è prevista la facoltà di astenersi dal lavoro fino al 30/04/2020 in caso di disabili gravi, immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o coloro i quali stanno svolgendo terapie salvavita. Per questi ultimi l’assenza dal lavoro sarà equiparata al ricovero ospedaliero. Anche per coloro che devono attuare la quarantena, l’assenza lavorativa verrà equiparata al ricovero ospedaliero e non sarà un periodo computabile ai fini del periodo di comporto della malattia. 

LICENZIAMENTI
Sono sospese a decorrere dal 23/02 per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

SOSPENSIONE PAGAMENTI CONTRIBUTI 
Il pagamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e delle assicurazioni obbligatorie è sospeso fino al 31/05/2020 e potranno essere saldati in un’unica soluzione o in cinque rate. 

PROROGA DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione fino al 31/12/2020, i termini di decadenza per la presentazione previsti sono ampliati da 68 giorni a 128 giorni. 

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Katia Marazzina